Il tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili, in sintesi installatore e manutentore di impianti FER, così come previsto ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 28/2011 e dell’allegato 4 (certificazione degli installatori), deve possedere le capacità richieste per installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di fornire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese quelle in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.
Corso completo: caratteristiche e durata
I corsi di installatore e manutentore di impianti energetici FER, della durata di 80 ore, sono rivolti a maggiorenni che abbiano assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell’obbligo.
Professioni NUP/ISTAT correlate:
6 Artigiani e operai specializzati e agricoltori
6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
La Regione Puglia ha suddiviso gli standard delle attività formative sulla base del tipo di alimentazione degli impianti:
– biomasse per usi energetici;
– pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria (ACS);
– sistemi solari termici;
– sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
Ai fini dell’ammissione alla prova finale è obbligatoria la frequenza di almeno l’80% delle ore complessive del corso. Al superamento positivo dell’esame viene rilasciato l’attestato di qualificazione professionale di “Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.
Aggiornamento professionale: caratteristiche e durata
I corsi di aggiornamento professionale, della durata di 16 ore, sono rivolti ai Responsabili tecnici già abilitati all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti FER. Sono compresi in tale novero anche i soggetti già qualificati poiché in possesso dei requisiti ai sensi del D.M. 37/2008 e risultanti in attività alla data 4 agosto 2013.
Fermo restando quanto previsto dal documento n.14/078/CR08bis/C9 approvato in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome e sue successive modifiche e integrazioni, l’obbligo di aggiornamento triennale decorre dalla data del 22/12/2016. L’aggiornamento così effettuato assolve l’obbligo sino al 31/12/2019.
Professioni NUP/ISTAT correlate
6 Artigiani e operai specializzati e agricoltori
6.1.3.6 Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas
6.1.3.6.1 Idraulici nelle costruzioni civili
6.1.3.6.2 Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili
6.1.3.7 Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
La frequenza del corso è obbligatoria al 100%.
Al termine delle attività formative, il soggetto attuatore rilascia un attestato di frequenza conforme ai modelli regionali vigenti, al fine di assicurarne il riconoscimento e la libera circolazione sul territorio.
L’attestato consente a titolari o legali rappresentanti o Responsabili Tecnici nominati delle aziende che operano nel settore delle energie rinnovabili il rilascio della dichiarazione di conformità per impianti FER.
Sede di svolgimento
Le lezioni per entrambi i corsi (corso completo e corsi di aggiornamento professionale) si tengono presso la sede di Ascla, in via IV Novembre, 3/5 a Casarano (LE).